La Legge n. 132 del 1 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 113 del 4.10.2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Premessa

In seguito all’entrata in vigore del decreto, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” solo nel caso in cui la Commissione territoriale ritenga sussistenti:

  • il rischio di persecuzione di cui all’art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che: “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”;
  • o il rischio di tortura di cui all’art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”;

salvo – in entrambi i casi – che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga.

Sintetizziamo in questa scheda le modifiche apportate dalla legge in materia di rilascio dei permessi di soggiorno.
(Fonte: Scheda ASGI per operatori)

ABOLIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

E’ stato eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e contestualmente sono state introdotte nel sistema (o modificate) nuove fattispecie di permesso di soggiorno che il Questore potrà rilasciare o autonomamente, di sua iniziativa, o dietro richiesta della Commissione territoriale asilo.

CASI SPECIALI: stabilisce che alcune tipologie di permessi di soggiorno, già previste dal d.lgs. 286/98, e in precedenza rilasciati con la dicitura “motivi umanitari”, rechino invece la dicitura “casi speciali”.

Permesso di soggiorno per protezione sociale (ex art. 18 TUI): quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio

  • ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;
  • consente di svolgere attività lavorativa e accedere a corsi di studio;
  • può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio o per motivi familiari  

Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (ex art. 18 bis TUI): si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi.

  • ha la durata di un anno;
  • consente di svolgere attività lavorativa;
  • può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio o per motivi familiari

Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (ex art. 22, comma 12 quater TUI):al cittadino straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro:

  • ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;
  • consente di svolgere attività lavorativa;
  • può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari

NUOVE TIPOLOGIE: CALAMITA’ NATURALE, art. 20 bis TUI; ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE, art. 42 bis TUI; CURE MEDICHE, art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI, si tratta permessi di soggiorno rilasciabili al di fuori della procedura d’asilo

Permesso per calamità: può essere rilasciato nei casi in cui “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”. (Sarà necessario interpretare nel tempo la nozione di “calamità”, non essendo chiaro se si riferisca esclusivamente a eventi naturali oppure anche ad altra tipologia di eventi eccezionali.)

Questo permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente al Questore, senza presentare la domanda di protezione internazionale

  • ha validità di sei mesi;
  • è valido solo nel territorio nazionale;
  • consente di svolgere attività lavorativa;
  • non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, può essere convertito solo per motivi familiari

 Permesso per atti di particolare valore civile: può essere rilasciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.  E’ rilasciato su autorizzazione del Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto.

  • ha validità di due anni ed è rinnovabile;
  • consente di svolgere attività lavorativa;
  • può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro

Permesso per cure mediche: rilasciato “agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

Deve essere richiesto direttamente al Questore, senza presentare la domanda di protezione internazionale.

  • ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno;
  • è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate;
  • è valido solo nel territorio nazionale;
  • la norma non chiarisce se consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con il grave stato di salute, né se possa essere convertito in permesso per lavoro; in assenza di una norma che lo vieti si ritiene che sussista tale facoltà; è possibile tuttavia che le Questure adottino un’interpretazione restrittiva e non consentano la conversione. Può essere convertito per motivi familiari.

Permesso per protezione speciale coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale dopo il 5.10.18 e che non ottengono il riconoscimento della protezione internazionale se la Commissione territoriale valuta che sussiste il rischio di persecuzione o di tortura viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” che:

  • ha validità annuale;
  • consente di lavorare;
  • alla scadenza può essere rinnovato se la Commissione valuta che continui a sussistere il rischio di persecuzione o di tortura;
  • non può essere convertito in permesso per lavoro, neanche se il titolare del permesso per “protezione speciale” ha un contratto di lavoro.

FASE TRANSITORIA

  1. A) Coloro che al 5.10.18 erano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o erano in attesa di rinnovo:
  • Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5.10.18 resta valido fino alla scadenza
  • I titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5.10.18 potranno convertire tale permesso, alla scadenza o prima della scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo se hanno un contratto di lavoro oppure i requisiti richiesti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e hanno il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
  • Se il titolare non ha convertito il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro: alla scadenza del permesso per motivi umanitari, la questura interpella la Commissione territoriale: a) se la Commissione valuta che sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; b) se la Commissione valuta che non sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: la persona riceve un diniego della richiesta di permesso di soggiorno e, se non presenta ricorso, diventa irregolarmente soggiornante, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno.

 

  1. B) A coloro che sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito alla decisione della commissione territoriale (o in forza di sentenza) adottata prima del 5.10.18 viene rilasciato un permesso per “casi speciali” che:
  • ha validità biennale
  • può essere convertito, prima della scadenza o alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo se il titolare ha un contratto di lavoro o i requisiti richiesti per il permesso per lavoro autonomo ed è in possesso di passaporto o documento equipollente

Se il titolare non ha convertito il permesso di soggiorno per “casi speciali” in permesso per lavoro, alla scadenza del permesso di soggiorno per “casi speciali” la questura interpella la Commissione territoriale: !) se la Commissione valuta che sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” 2) se la Commissione valuta che non sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: la persona riceve un diniego della richiesta di permesso di soggiorno e, se non presenta ricorso, diventa irregolarmente soggiornante, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno.

  1. C) Coloro che al 5.10.18 avevano presentato domanda di protezione internazionale o ricorso ed erano in attesa di decisione

Con la sentenza n. 4890/2019 la Corte di Cassazione ribadendo il principio di irretroattività ha sentenziato che l’abrogazione del permesso per motivi umanitari rileva solamente per quelli che hanno fatto domanda dopo il 5 ottobre scorso.

Pertanto, ai richiedenti protezione che hanno presentato domanda di asilo prima del 5 ottobre 2018 potrà ancora essere riconosciuta la protezione umanitaria e rilasciato un permesso di soggiorno “casi speciali” di cui al punto B).

LAVORO E RICHIESTA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

La direttiva  sui diritti dello straniero  nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno dell’agosto 2006 chiarisce che in attesa della decisione in merito alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero possa svolgere regolare attività lavorativa.

Nulla cambia con l’entrata in vigore del dl 113/2018, in tema di accesso all’occupazione da parte del lavoratore straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tale diritto continua ad essergli garantito a sensi dell’art.5, co.9-bis, D.Lgs. 286/1998;

 LAVORO E SOSPENSIVE

Presentato il ricorso contro la decisione negativa della Commissione nella generalità dei casi (salve le ipotesi in cui, ai sensi dell’art.35 bis co.3, D.Lgs. 25/2008, la sospensiva deve essere accordata dal Giudice), il soggiorno del richiedente la protezione continua ad essere regolare senza soluzione di continuità ed il richiedente, anche nella fase giudiziale della procedura, può continuare a lavorare regolarmente senza interrompere il rapporto di lavoro avviato nel corso della fase amministrativa della procedura

CONVERSIONE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e le diverse tipologie di permessi di soggiorno per “casi speciali” possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. A tal fine, è necessario produrre:

  • la documentazione attestante l’attività lavorativa;
  • il passaporto o un documento equipollente in corso di validità

Per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato:

  • è necessario avere un contratto di lavoro di almeno 20 h/settimana, la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav /Inps) e le buste paga;
  • al momento del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, in genere la Questura richiede di dimostrare di aver prodotto un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari a € 5.889 per il 2018)

La normativa vigente non prevede espressamente la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Se il titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali al momento della scadenza del permesso non ha ancora un contratto di lavoro né i requisiti per il lavoro autonomo, presenta la domanda di rinnovo e successivamente stipula un contratto di lavoro o inizia a svolgere un’attività autonoma, si ritiene che, fino a quando non sia stata adottata una decisione in merito alla domanda di rinnovo, la Questura dovrebbe consentirgli di chiedere la conversione in permesso per lavoro, depositando la documentazione attestante l’attività lavorativa e, ove siano soddisfatti i requisiti, dovrebbe rilasciare il permesso per lavoro.

E’ tuttavia possibile che le Questure adottino un’interpretazione restrittiva e, in tali casi, non consentano la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

Oltre alla possibilità di conversione in permesso per lavoro, va ricordato che il titolare di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (inclusi dunque i permessi per motivi umanitari, per “casi speciali” ma anche per “protezione speciale”) può convertire tale permesso in un permesso di soggiorno per motivi familiari/coesione familiare (D.lgs. 286/98, art. 30, co. 1, lett.c; art. 30, co. 1, lett. b; art. 31, co. 3 e art. 29, co. 6).

DIFFICOLTÀ NEL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Qualora il cittadino straniero si trovi nell’impossibilità di ottenere il passaporto dal Consolato/Ambasciata del proprio Stato (si pensi ad es. ai casi di Consolati che non rilasciano il passaporto ai propri cittadini presenti in Italia), può richiedere alla Questura il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, allegando tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare di non poter ottenere il passaporto.

In caso di mancato rilascio del titolo di viaggio, il cittadino straniero può presentare ricorso al TAR. Si ritiene che il titolo di viaggio costituisca documento “equipollente” al passaporto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Se al momento della presentazione della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cui è richiesto il passaporto, il cittadino straniero ne è ancora sprovvisto, e non gli è stato rilasciato un titolo di viaggio, si suggerisce di depositare preso la Questura tutta la documentazione che attesti che ha richiesto il passaporto al Consolato/Ambasciata del proprio Paese, inclusa la documentazione relativa al procedimento giudiziario eventualmente in corso per il rilascio del titolo di viaggio. E’ probabile che in tali casi le Questure non rilascino comunque il permesso di soggiorno per lavoro né altre tipologie di permessi per cui è richiesto il passaporto, ma l’eventuale ricorso contro il diniego del rilascio del permesso di soggiorno potrebbe avere maggiori possibilità di essere accolto.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

L’art.13 d.l. 113/2018, modificando l’art.4 D.lgs. 142/2015, ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta della protezione internazionale “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica. Tuttavia la norma non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza.

La giurisprudenza formatasi sul punto è orientata nel senso di ritenere ancora possibile per i richiedenti la protezione internazionale l’iscrizione anagrafica.

ACCESSO AI SERVIZI (ASGI 11-04-2019)

Il comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs 142/2015, così come modificato dall’art.13 del d.l. 113/2018, prevede tuttavia, in ogni caso, che il richiedente la protezione abbia diritto all’accesso ad ogni servizio (pubblico e privato) erogato sul territorio, nel luogo del domicilio fornito in sede di presentazione della domanda di asilo o, in caso di trasferimento, in quello successivamente comunicato alla Questura di provenienza ed a quella di destinazione.

Al richiedente deve pertanto essere garantito (a prescindere dalla sua iscrizione anagrafica) l’accesso ad ogni servizi:

  1. ISCRIZIONE AL SSN
  2. CENTRI PER L’IMPIEGO (circolare ANPAL)
  3. CONTO CORRENTE BANCARIO (ABI: L’apertura di un conto corrente di base è un diritto dei richiedenti asilo)
  4. SCUOLA/ASILO/NIDO
  5. UNIVERSITA’
  6. SOCIETA’ SPORTIVE
  7. NASPI-INPS
  8. PATENTE DI GUIDA

 SCHEMA RIEPILOGATIVO (Fonte scheda Naga)