Con una circolare diffusa il 29 gennaio 2019 la Prefettura di Forlì ha ribadito quanto prevede la normativa italiana in tema di accesso ai servizi privati, in particolare bancari, da parte dei richiedenti asilo presenti in Italia.

La Prefettura ricorda che con la Legge 132/2018 il permesso per richiesta di protezione internazionale non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica, ma che “il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell,art 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n’ 445

Quindi i cittadini stranieri in attesa della risposta della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato per accedere ai servizi erogati da provati ( banche, poste, assicurazioni, ecc.) devono esibire ai fini del loro riconoscimento il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo ricevuto a seguito della presentazione della domanda di protezione, non essendoci nessuna norma che preveda l’obbligo di mostrare un certificato di residenza o carta d’identità.